EDILIZIA E URBANISTICA

I DOCUMENTI

Introduzione

I vizi e i difetti dell'immobile e le conseguenti responsabilità degli attori coinvolti, a vario titolo, nella realizzazione dell'opera.

COMMENTI

Le norme fondamentali

In questa sede ci occuperemo di un particolare aspetto patologico del contratto di appalto: i vizi e difetti dell'opera. In tale contesto, la responsabilità dell'appaltatore trova la propria fonte legislativa principale nel codice civile e, in particolare, negli artt. 1667 e 1669 che individuano due diverse tipologie di vizi e difetti.

La responsabilità

Il codice civile prevede una serie di garanzie generali a favore dell'acquirente di unità immobiliari. Vediamo quali sono le responsabilità che spettano ai vari attori coinvolti, ossia: al venditore, ai collaboratori, al progettista, al direttore lavori, all'appaltatore, al geologo e alla cooperativa edilizia.

Regola dell'arte e norme tecniche

Le "regole dell'arte" impongono all'esecutore di eseguire i lavori con la dovuta diligenza uniformandosi a una serie di regole che rientrano nel "mestiere". Le norme UNI, viceversa, di per se non contengono alcun valore precettivo, a meno che non vengano richiamate all'interno del contratto d'appalto o da una specifica legge.

Il risarcimento del danno

La garanzia per i difetti dell'opera: l'art. 1668 cod. civ. e i possibili mezzi di tutela. L'eliminazione delle difformità e dei vizi; la riduzione del prezzo; il risarcimento del danno; la risoluzione del contratto.

La tutela del consumatore in ambito immobiliare

La legge 210 del 2 agosto 2004 "Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire " ha esteso all'acquirente di unità immobiliari residenziali alcune garanzie sorte in ambito comunitario in materia di multiproprietà (dir. 94/47/CE del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili) e quindi recepite dall'ordinamento nazionale (D.Lgs. 427/1998). Tali garanzie, previste dalla legge-delega, sono state meglio delineate dal successivo decreto di attuazione (il D.Lgs. 122/2005, Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 210 del 2 agosto 2004 ). Questa non è la sede opportuna per approfondire il tema della tutela dell'acquirente immobiliare ma ci limiteremo ad affrontare alcuni profili relativi alla materia dell'appalto.

DATI STATISTICI

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