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Consueto appuntamento semestrale con i valori immobiliari. Il commento introduttivo fa il punto sull'andamento del mercato degli immobili e indica le previsioni per i prossimi mesi degli operatori per le compravendite abitative. Le prime tabelle riguardano le quotazioni delle compravendite nei comuni capoluogo di provincia e vi sono riportate le medie dei prezzi rilevati nel semestre in corso per alloggi liberi in case nuove, alloggi liberi in case recenti (max 35 anni) e negozi liberi in case nuove, ripartiti per tre zone urbane: centro, semicentro e periferia. Vengono prese in considerazione anche le locazioni di abitazioni e precisamente le prime locazioni (cioè di alloggi liberi) e i rinnovi al medesimo inquilino. Le tabelle successive elencano le quotazioni di mercato degli immobili situati in oltre 1.200 comuni non capoluoghi di provincia. I valori riguardano le abitazioni nuove o integralmente ristrutturate, i negozi nuovi o in edifici recenti di buona qualità e le locazioni abitative in zone centrali o comunque più pregiate, nei semicentri e nelle periferie. Ricordiamo che le "Quotazioni primavera 2015" sono pubblicate nel CI 977 del 15 giugno 2015, alla pag. 977.
L'appendice per le stime propone una serie di coefficienti di differenziazione che permettono di correggere le quotazioni medie delle tabelle per ottenere le quotazioni degli immobili le cui caratteristiche si discostano da quelle tipiche della media. Essi possono essere utilizzati indifferentemente sia pe rle quotazioni espresse nelle vecchie lire sia per le quotazioni espresse in euro
A distanza di tre anni dall'approvazione della legge 220 dell'11 dicembre 2012, in realtà entrata in vigore il 18 giugno 2013, tracciamo una panoramica relativa all'applicazione delle nuove disposizioni da essa introdotte, che concluderemo sul prossimo fascicolo.
In ambito condominiale, può accadere che l'imprevedibilità di certe spese o la momentanea carenza di cassa mettano l'amministratore nella condizione di dovere anticipare delle somme per il condominio. In tale caso trova applicazione l'art. 1720, comma 1, cod. civ., secondo cui il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni fatte nell'esecuzione dell'incarico. Non vi è dubbio infatti che l'amministratore di condominio configuri un ufficio di diritto privato assimilabile, seppure con i relativi tratti distintivi in ordine alle modalità di costituzione e al contenuto della gestione, al mandato con rappresentanza. Tuttavia ottenere il rimborso delle somme anticipate non sempre è agevole, soprattutto se l'amministratore non è più in carica per dimissioni o revoca dell'assemblea e le anticipazioni sono state fatte per le parti comuni di un supercondominio.
Dal 24 novembre è entrato in vigore il modello unico per la realizzazione, connessione e avvio di piccoli impianti fotovoltaici (potenza inferiore ai 20 kW) integrati sui tetti degli edifici. È quanto stabilito dal D.M. sviluppo economico 19 maggio 2015, approvato per semplificare l'iter procedurale, nonché per razionalizzare lo scambio di dati fra GSE, Gestori di rete e comuni e per ridurre al minimo gli oneri a carico dei privati e delle imprese per la realizzazione di tali impianti, in sostituzione dei modelli eventualmente già attuati dagli enti coinvolti. Il modello unico ridurrà ai minimi termini i tempi di realizzazione dei piccoli impianti, attraverso una procedura semplice e univoca su tutto il territorio, che prevede due soli passaggi: comunicazione preliminare all'installazione e comunicazione di fine lavori.
A partire dal 9 novembre 2015, è possibile consultare la superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari urbane a destinazione catastale ordinaria, cioè dei fabbricati classificati nelle categorie dei gruppi A, B e C. Lo ha reso noto l'Agenzia delle entrate con un apposito comunicato stampa. Si tratta di una novità che interessa 57 milioni di immobili, cioè quasi l'intera popolazione italiana, ma che al momento sembra utile soltanto ai fini della disciplina della TARI e per una maggiore trasparenza del mercato immobiliare, anche se le compravendite sono effettuate a corpo e non a misura.
La stabilità delle tabelle; la revisione, l'intervento della riforma; la disciplina; l'errore, le variazioni volumetriche
Con il D.M. 16 settembre 2015 è stato approvato il nuovo redditometro, utilizzabile per gli accertamenti a decorrere dal periodo d'imposta 2011. Nel nuovo strumento presuntivo trovano spazio anche i dati relativi agli immobili, che concorrono a determinare il reddito sinteticamente accertabile.
Le S ezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sent. n. 18135 del 16 settembre 2015, si sono espresse sul tema, già dibattuto, avente a oggetto la rivendita degli alloggi di edilizia agevolata. La recente sentenza afferma che, con riferimento agli immobili compresi in un piano di edilizia residenziale pubblica, il vincolo massimo di prezzo è opponibile anche ai successivi acquirenti del bene. La previsione di un prezzo superiore comporta la nullità parziale del contratto e la sostituzione automatica della pattuizione nulla con il prezzo determinato dalla legge o dall'atto amministrativo.
Le cose continuano a migliorare ma – almeno nell'edilizia – ci vorrà ancora un po' di tempo per ritrovare il segno positivo. Le costruzioni, considerate dagli esperti uno dei comparti fondamentali ai quali guardare per capire quale sia lo stato di salute che attraversa un Paese, stanno faticando più degli altri a uscire dal lunghissimo tunnel della grande recessione iniziata a cavallo tra il 2007 e il 2008. Stando alle stime del Fondo Monetario Internazionale, infatti, il prodotto interno lordo italiano, a fine anno, sarà cresciuto dello 0,8%, mentre l'edilizia continuerà a rimanere – seppure di poco – in negativo.