Rassegna Gazzetta Ufficiale
Rassegna nazionale
Il riconoscimento da parte della riforma; le norme applicabili; definizione della fattispecie; la costituzione; il vincolo di accessorietà; i partecipanti
Con la bella stagione spalancare le finestre spesso diventa una necessità ma bisogna stare attenti a non disturbare i vicini: il televisore con il volume troppo alto, il bambino che piange, il cane che abbaia, la centrifuga della lavatrice o i piccoli bisticci domestici possono trasformarsi in "disturbi" alla quiete del condominio. Negli ultimi anni si sta diffondendo l'uso del condizionatore d'aria; evitando di aprire le finestre, le occasioni di disturbo dovrebbero diminuire ma, in questo caso, l'innesco della lite potrebbe essere rappresentato proprio dal condizionatore. Al momento dell'acquisto, infatti, tutti badano alla potenza, al consumo o al design, ma pochi al rumore prodotto dall'impianto. Tenere in funzione il condizionatore per tutta la notte può conciliare il nostro sonno ma può disturbare quello dei vicini a causa del rumore generato dall'impianto specie quando si tratta di apparecchi a basso costo o montati da personale non qualificato. Le vibrazioni, infatti, possono diventare insopportabili. Chi ha deciso di installare un condizionatore per dormire sonni tranquilli ha fatto male i conti in quanto la realizzazione dell'impianto potrebbe comportare tutta una serie di problemi che potrebbero tenerci ugualmente svegli. Di seguito cercheremo di affrontare le tematiche più scottanti.
L'assemblea condominiale non può derogare ai criteri legali di riparto delle spese e quindi è radicalmente nulla la delibera che modifichi un criterio legale di ripartizione delle spese, perfino se approvata all'unanimità, qualora i condomini non abbiano manifestato l'espressa volontà di stipulare uno specifico negozio dispositivo. Per questo motivo la nullità può essere fatta valere anche dal condomino che l'abbia approvata. Questi sono gli importanti principi enunciati dalla Suprema Corte con la sent. n. 5814 del 23 marzo 2016.
Proseguiamo in questo numero l'analisi di alcune forme di leasing , soluzione di finanziamento dalle diverse tipologie e dalle indubbie notevoli opportunità per le imprese.
Sono illegittime le norme che impongono agli alloggi ricettivi vincoli strutturali o dimensionali.
Mentre la disciplina codicistica affronta marginalmente gli spazi di parcheggio destinati a servizio delle unità immobiliari dell'edificio, e, in particolare, nel novellato art. 1130, comma 2, n. 2), cod. civ., contemplando un quorum agevolato per la relativa approvazione, è stata - sia pure con un certo ritardo e in modo non sempre lineare - la legislazione speciale ad occuparsi a più riprese di tale problema, molto sentito in tempi recenti, caratterizzati dall'aumento dei veicoli a motore e del conseguente traffico cittadino con relativo inquinamento (atmosferico e acustico); la giurisprudenza ha cercato di delinearne in concreto i contorni e, in questa prospettiva, una recente sentenza della Corte di Cassazione è intervenuta a chiarire alcuni dubbi interpretativi sorti nella fase attuativa, specie riguardo alla corretta estensione delle aree interessate.
A decorrere dal 1° agosto (lunedì) scatta il consueto periodo di sospensione dei termini processuali, che dura fino al 31 agosto (mercoledì) 2016. Si tratta, come noto, dell'istituto della sospensione feriale dei termini, di cui all'art. 1 della legge 742/1969, come modificato dall'art. 16 del D.L. 132/2014, che consente ai diversi organi della giustizia (amministrativa, ordinaria, tributaria) di chiudere ogni anno "per ferie".
In base alle nuove regole introdotte dal D.Lgs. 148/2015 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 95442 del 15 aprile 2016 (in G.U. 137 del 14 giugno 2016) e delle istruzioni fornite dall'INPS col messaggio 2908 del 1° luglio 2016. Anche le imprese del settore edile sono toccate dal nuovo provvedimento che rende più difficoltosa la richiesta di CIGO in ragione della maggiore rigorosità chiesta per concedere i trattamenti e per i nuovi adempimenti che culminano con la redazione della relazione tecnica da allegare alla richiesta.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici, in applicazione della la legge delega che ha imposto una drastica riduzione dello stock normativo, abbandona il modello del regolamento di esecuzione e introduce strumenti attuativi di soft law attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati. A seguito dell'adozione del D.Lgs. 50/2016 di recepimento delle nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni, sono state modificate alcune disposizioni e, con l'abrogazione del D.P.R. 207/2010, parte III, a eccezione degli artt. 254, 255, 256 (che saranno abrogati dopo l'adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), sentita l'ANAC di cui all'art. 24, comma 2, altre sono state eliminate. L'esigenza di fornire indicazioni agli operatori del mercato e alle stazioni appalti è stata, dunque, soddisfatta mediante la definizione delle linee guida elaborate dall'ANAC.
Il 2016 doveva essere l'anno della definitiva ripresa, ma si sta invece trasformando in una colossale occasione persa.