Rassegna Gazzetta Ufficiale
Rassegna nazionale
Riportiamo di seguito una sintesi delle novità che interessano il settore immobiliare contenute nella legge di Stabilità 2016 (legge 208 del 28 dicembre 2015, pubblicata sul s.o. 70 alla Gazzetta Ufficiale 302/2015).
La legge di Stabilità 2016 ha prorogato sino alla fine di quest'anno sia la detrazione del 65% delle spese per interventi di risparmio energetico, sia quella del 50% delle spese per le ristrutturazioni edilizie. L'ambito operativo delle agevolazioni, inoltre, è stato esteso. Infine, oltre alla proroga del bonus mobili, è anche stata inserita una nuova misura di vantaggio per l'arredo dell'abitazione acquistata da giovani coppie.
La legge di Stabilità 2016, al comma 55, ha introdotto un'interessante novità nel quadro, da tempo consolidato, delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa". La modifica – che opera sia per l'imposta di registro sia per l'IVA – concede maggiore flessibilità nella fruizione dell'agevolazione per chi già possieda un'abitazione, acquistata a suo tempo con le stesse agevolazioni "prima casa", e incontri difficoltà nel venderla, anche in ragione delle perduranti difficoltà del mercato immobiliare.
La manovra economica 2016, vale a dire la legge di Stabilità 2016, è divenuta legge 208/2015, che, con il suo unico articolo, costituito da ben 999 commi, è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale 302 del 30 dicembre 2015. Nell'ottica delle differenti novità fiscali spiccano quelle relative al "mattone" (agevolazioni "prima casa", bonus ristrutturazioni ed efficienza energetica) in generale e alle imposte municipali (IMU, TASI) in particolare.
Fra le molte novità in materia immobiliare recate dalla legge di Stabilità per il 2016 (legge 208 del 28 dicembre 2015, in G.U. , serie generale, n. 302 del 30 dicembre 2015) assumono particolare interesse le disposizioni (commi da 76 a 84 dell'art. 1) di carattere civilistico e fiscale volte a promuovere il leasing per favorire l'acquisto dell'abitazione principale.
La competenza per valore; gli importi, la determinazione; la contestazione di una spesa; la competenza per territorio, la mediazione obbligatoria
Dopo la legge 220/2012 di riforma del condominio sono state emesse numerose decisioni riguardo alla possibilità di sospendere i servizi di acqua e di riscaldamento, ma l'applicazione del nuovo art. 63, comma 3, disp. att. cod. civ. ha avuto luogo in maniera difforme rispetto alle aspettative.
Le difficoltà che si pongono nel delineare con precisione i contorni della figura del procacciatore di affari sono dovute essenzialmente all'assenza di qualsiasi definizione legislativa e alla conseguente utilizzazione diffusa di questa figura contrattuale per "mimetizzare" attività diverse, tra cui quella di agente immobiliare, con l'evidente scopo di aggirare le prescrizioni previste per esercitare regolarmente l'attività di mediazione.
Il valore complementare riguarda immobili per i quali sussiste un rapporto di complementarità per cui il criterio di stima consiste nella differenza tra il valore del bene nel suo complesso e il valore dei beni residui. Tale criterio viene prevalentemente utilizzato, in particolare, nella stima del valore dell'area edificata, nelle stime per espropri parziali, per pubblica utilità, nei quali il proprietario viene privato di una porzione dell'immobile, per cui subisce un danno al quale deve corrispondere un'adeguata indennità di esproprio, nella stima di danni a fabbricati per la determinazione del deprezzamento, nella valutazione di opere abusive e così via.
La riforma in materia fallimentare ed esecutiva, introdotta con la legge 132 del 6 agosto 2015 di conversione del D.L. 83 del 27 giugno 2015, ha portato significative novità per l'esperto nel processo di esecuzione immobiliare. In questa sede parliamo, in particolare, dell'art. 161, disp. att. cod. proc. civ., la cui modifica ha destato un forte impatto sulla materia.