Rassegna Gazzetta Ufficiale
Rassegna nazionale
La chiamata di terzo; la carenza di legittimazione processuale, il curatore speciale; l'iniziativa dei singoli condomini; il mandato a favore di altri, conflitto di interessi amministratore/condominio
Dopo l'intervento (accolto con toni trionfalistici) dei giudici della Consulta, i quali, alla fine del 2012, avevano (in realtà soltanto) sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 per eccesso di delega legislativa –‒ma di fatto svuotato la portata dell'istituto –‒con il D.L. "del fare" 69/2013, il legislatore ha ribadito l'obbligatorietà della procedura di mediazione per la gran parte delle materie già contemplate, in primis quella condominiale; tra i primi "nodi al pettine", si è registrata la criticità nell'applicazione del nuovo istituto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, in particolare, la questione relativa alla corretta individuazione del soggetto onerato del procedimento di mediazione, sulla quale una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fornito il suo autorevole parere, risolvendo il contrasto che si era creato tra i giudici di merito, con notevole disorientamento degli operatori del settore.
L'azione di rivendicazione del bene comune da parte dell'amministratore può essere successivamente ratificata dall'assemblea condominiale.
Nell'affrontare una questione relativa alla domanda di una condomina di ripristinare l'impianto di riscaldamento centralizzato soppresso dall'assemblea condominiale con delibera dichiarata illegittima, la Suprema Corte (Cass., sent. n. 1209 del 22 gennaio 2016) ha avuto modo di prendere in esame l'applicazione del principio dell'abuso del diritto.
Con la ris. n. 1/DF del 17 febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito importanti chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione dell'agevolazione IMU e TASI riservata alle unità immobiliari concesse in comodato a familiari. Alcuni spunti interpretativi possono essere tratti anche dalle risposte fornite dall'IFEL lo scorso 24 febbraio (FAQ elaborate nel corso dei webinar del 29 gennaio e del 12 febbraio 2016).
Il limite dei 35 anni d'età anagrafica per usufruire dell'agevolazione in misura piena rileva soltanto alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria. La detrazione, inoltre, potrà essere usufruita anche dopo il 2020, termine indicato dalla norma.
Nella stima del valore di mercato degli immobili con il metodo del confronto di mercato ( Market Comparison Approach ), un'osservazione ricorrente sostiene che questo metodo sia inapplicabile in pratica per l'impossibilità in Italia di rilevare i prezzi, le superfici e le altre caratteristiche degli immobili comparabili. Ci si domanda allora in che modo i sostenitori di questa tesi ritengono debba essere svolta la stima del valore di mercato. Dove e come rilevano i dati e le informazioni di mercato, se non nel mercato stesso?
Con circ. n. 2/E del 1° febbraio 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla rideterminazione delle rendite relative alle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, già censite o censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, come previsto dalla nuova disciplina di cui all'art. 1, commi 21-24, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016).
In tema di imposta di registro, l'agevolazione prima casa richiede, in caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza, che l'acquirente vi trasferisca la residenza entro 18 mesi dall'atto; nell'ipotesi contraria, vi è decadenza dal suddetto beneficio. La questione emerge con una certa frequenza nelle pronunce della Suprema Corte, in particolare con riferimento ai casi di impedimenti sopravvenuti: tali pronunce tuttavia, nel loro continuo susseguirsi, mostrano parecchie divergenze.
L'attesa è stata lunga e il ritardo evidente, ma adesso sembra si stia davvero avvicinando il momento giusto per arrivare al varo delle nuove norme tecniche per il settore delle costruzioni, le cosiddette "NTC". La notizia l'ha data il sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti, Umberto Del Basso De Caro, che, lo scorso 21 gennaio, ha risposto in Commissione ambiente della Camera dei deputati a un'interrogazione parlamentare sul tema. Le nuove norme tecniche – ha fatto presente Del Basso De Caro – saranno presto all'attenzione della Conferenza unificata per avere l'ok definitivo. Solo a quel punto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà approvare il suo decreto (ministeriale), con il quale materialmente saranno introdotte le NTC.
Ormai la formazione obbligatoria sembra essere diventato un imperativo categorico per tutti gli iscritti agli albi professionali. Il popolo dei professionisti ovviamente è diviso tra favorevoli e contrari: alcuni considerano la formazione come una occasione di crescita e di confronto professionale, altri come una inutile perdita di tempo. Forse la soluzione salomonica ci sarebbe e consisterebbe nel lasciare alla sensibilità di ogni professionista la possibilità di scegliere gli strumenti e le modalità per mantenersi sempre al passo con i tempi. Sta di fatto che le situazioni si evolvono con sempre maggiore rapidità e rimanere aggiornati è un problema che tutti devono affrontare, tanto che ormai, più che di formazione continua, si parla di lifelong learing, ovvero di "formazione lungo tutto il corso della vita".
Con la legge 21 del 25 febbraio 2016, che ha convertito con modificazioni il D.L. 210 del 30 dicembre 2015, cosiddetto "Milleproroghe", è stato prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di istituzione dell'albo dei consulenti telematico e della relativa iscrizione.
Uno dei problemi con il quale negli ultimi tempi il consulente tecnico di ufficio e quello di parte hanno dovuto confrontarsi rappresenta quello della liquidazione delle proprie competenze e spese con una delle parti costituite nel processo ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. Complice la crisi economica che ha colpito ampie fasce della comunità tali condizioni si sono accresciute determinando nuovi dubbi rispetto a quelli già presenti tra gli esperti giudiziari. Invero nella comunità dei consulenti tecnici giudiziari la condizione in parola è sempre stata fonte di incertezze e dubbi sulle condotte da tenere e sugli effetti delle decisioni giurisdizionali riguardo la liquidazione dei compensi. D'altra parte giova rilevare come la materia non sia stata sufficientemente trattata e la sua articolazione e non organicità delle norme dedicate che obbligano ad una lettura combinata di norme e parti di esse. poco si concilino con le conoscenze del tecnico spesso digiuno a questioni giuridiche. Stante la complessità e l'articolazione della materia, dedicheremo all'argomento due contributi.