Rassegna Gazzetta Ufficiale
Rassegna nazionale
L'amministratore in prorogatio vede i suoi poteri ridefiniti e ridotti, contrariamente a quanto accadeva nel periodo ante riforma: quindi egli non può più continuare, in prorogatio , nella gestione ordinaria dell'immobile, ma deve limitare la propria attività a quella strettamente necessaria a evitare pregiudizi allo stesso, ponendo in essere solo le attività indispensabili ("urgenti") a salvaguardare i beni comuni e il diritto alla salute di condòmini e terzi.
Il condomino che, a determinate condizioni, si avvale della facoltà di distaccarsi dal riscaldamento centralizzato non è esonerato dal pagamento della quota di consumo involontario, di una serie di spese di gestione del servizio, delle spese di conservazione e manutenzione straordinaria, secondo i criteri di ripartizione che vedremo in questo contributo.
Le disposizioni normative che negli ultimi anni hanno in più occasioni disposto la nullità per i contratti di locazione non registrati sono state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale ed è stato così necessario emanare l'art. 1, comma 59, della legge 208 del 28 dicembre 2015, per salvaguardare i canoni previsti dalla precedente disciplina nel periodo decorrente dalla entrata in vigore delle disposizioni fino alla loro dichiarazione di incostituzionalità. Adesso la Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità dell'art. 1, comma 59, della legge 208/2015, per salvaguardare i rapporti locativi stipulati nel periodo di vigenza delle precedenti norme.
Il contribuente decaduto dall'agevolazione, per l'accertata sussistenza dei vecchi requisiti ministeriali "di lusso" dell'immobile, non può chiedere al giudice di applicare i nuovi criteri catastali a lui più favorevoli, atteso che le vigenti disposizioni non sono retroattive; può ottenere tuttavia la disapplicazione delle sanzioni.
Allo scopo di promuovere gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, la legge di Bilancio per il 2017 (art. 1, comma 8) ripropone i superammortamenti, prorogando al 31 dicembre 2017 la possibilità di maggiorare del 40% il costo di acquisizione di tali beni. Dalla nuova edizione dell'agevolazione restano esclusi solo gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata. Con la circ. n. 4/E/2017, le Entrate e il MiSE illustrano e chiariscono tutte le novità intervenute.
L'istituto agevolativo della rivalutazione dei beni d'impresa, riproposto dalla legge di bilancio 2017 mediante riapertura dei relativi termini, è in piena fase operativa per i soggetti (IRES e no) che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio (IAS/IFRS), dopo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con circ. n. 14/E del 27 aprile 2017.
Nella Conferenza unificata del 4 maggio scorso è stato sottoscritto l'accordo tra governo, regioni e comuni sull'adozione dei moduli standard uguali in tutta Italia da utilizzare sia per gli interventi di edilizia privata, sia per le richieste relative alle attività economiche e commerciali, sempre promosse dai privati, cittadini o imprese, per i quali sono necessarie, a seconda dei casi, segnalazioni, comunicazioni e istanze. Le regioni, in relazione alle specifiche normative, possono adattare gli schemi entro il prossimo 20 giugno, mentre i comuni dovranno recepire i moduli unificati e standardizzati e metterli a disposizione dei cittadini e delle imprese entro il 30 giugno.
Conversazione del Consulente Immobiliare con Riccardo Nencini , viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti.
Le disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 sono arrivate con il D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 (pubblicato sul s.o. 22 alla Gazzetta Ufficiale 103 del 5 maggio 2017) conosciuto come "Correttivo" al Codice dei contratti pubblici. Il provvedimento è entrato in vigore il 20 maggio 2017 ed è composto da 131 articoli, che dispongono numerose correzioni ai 220 articoli del D.Lgs. 50/2016. Vediamo in questo contributo come si presenta il nuovo impianto normativo per l'attività di progettazione delle opere pubbliche nelle modifiche introdotte dal nuovo provvedimento.
Negli ultimi anni, nel nostro Paese, si è fatto un gran parlare di mediazione: seppure permangano carenze culturali circa i sistemi alternativi di risoluzione delle liti, i dibattiti dopo l'introduzione della mediazione delegata in materia civile e commerciale di cui al D.Lgs. 28/2010 hanno posto al centro dell'attenzione un istituto fino ad allora poco conosciuto. L'introduzione della conciliazione quale strumento alternativo e complementare agli ordinari sistemi giurisdizionali di risoluzione delle controversie si deve alla legge 580/1993 di riforma delle Camere di Commercio; da allora molte sono state le novità: dalla legge 192/1998 in materia di sub-fornitura delle attività produttive alla riforma del diritto societario; molteplici i tentativi di ricondurre il sistema dell'ordine imposto in quello negoziato. Il tutto per sfavorire il ricorso alla giustizia e deflazionare l'enorme carico giudiziario. Con la mediazione delegata, che, da quattro anni − conversione del "decreto del fare" di cui all'art. 84 della legge 98/2013 − ha conosciuto nuova vita, anche il nostro Paese si è dotato di uno strumento più flessibile e diretto per la gestione delle liti. Ma ben prima che si parlasse dei "sistemi alternativi" della giustizia civile e dei relativi operatori, le attività di conciliazione e componimento amichevole delle vertenze – seppure in ambito giurisdizionale e non tipicizzato – venivano svolte dal CTU, nell'ambito dei propri incarichi.