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A livello generale, è noto che «la rappresentanza processuale dell'amministratore del condominio dal lato passivo, ai sensi del comma 2 dell'art. 1131 cod. civ., non incontra limiti quando le domande proposte contro il condominio riguardano le parti comuni dell'edificio» (così Cass., sent. n. 5203/1986; conf. Cass., sent. n. 8286/2005).
Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha ribadito che i due terzi delle spese per il lastrico solare di uso esclusivo sono a carico dei condomini proprietari individuali delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale del lastrico stesso.
Sono stati già inviati i non pochi avvisi bonari agli intestatari catastali di fabbricati rurali non ancora dichiarati al catasto edilizio urbano. Si tratta, secondo il comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 24 maggio 2017, di oltre 1 milione di avvisi per i proprietari di 800 mila immobili.
A partire dal 1° gennaio 2017, sono stati fissati normativamente dal legislatore comunitario i requisiti affinché i beni possano essere considerati "beni immobili" ai fini dell'individuazione del luogo di prestazione di servizi immobiliari e, più in generale, della direttiva 2006/112/CE.
Spetterà all'amministratore di condominio comunicare all'Agenzia delle entrate la cessione della detrazione relativa agli interventi antisismici e di riqualificazione energetica da parte dei condòmini, a pena di nullità della cessione stessa. È quanto stabilito con i provvedimenti direttoriali n. 108572 e n. 108577 dell'8 giugno 2017.
La legge di Stabilità per il 2016 ha esteso la possibilità di applicare le agevolazioni fiscali previste per gli interventi di efficienza energetica anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle abitazioni (cosiddetto " ecobonus domotica"). In occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2016, è utile riepilogare requisiti e modalità di utilizzo della nuova agevolazione.
Delle molte "bizzarrie" che affliggono il nostro ordinamento tributario, tradizionalmente restio alla linearità, una parte importante si annida nell'ambito della fiscalità immobiliare. Alcune di esse sono frutto di interpretazioni distorte dell'Agenzia delle entrate, altre vengono invece legittimate dalla stessa Cassazione. In entrambi i casi, da ciò derivano forti rischi di contenzioso ed elevati oneri aggiuntivi e incertezze per i contribuenti e gli operatori.
Negli ultimi anni, nel nostro Paese, si è fatto un gran parlare di mediazione: seppure permangano carenze culturali circa i sistemi alternativi di risoluzione delle liti, i dibattiti dopo l'introduzione della mediazione delegata in materia civile e commerciale di cui al D.Lgs. 28/2010 hanno posto al centro dell'attenzione un istituto fino ad allora poco conosciuto. L'introduzione della conciliazione quale strumento alternativo e complementare agli ordinari sistemi giurisdizionali di risoluzione delle controversie si deve alla legge 580/1993 di riforma delle Camere di Commercio; da allora molte sono state le novità: dalla legge 192/1998 in materia di sub-fornitura delle attività produttive alla riforma del diritto societario; molteplici i tentativi di ricondurre il sistema dell'ordine imposto in quello negoziato. Il tutto per sfavorire il ricorso alla giustizia e deflazionare l'enorme carico giudiziario. Con la mediazione delegata, che, da quattro anni − conversione del "decreto del fare" di cui all'art. 84 della legge 98/2013 − ha conosciuto nuova vita, anche il nostro Paese si è dotato di uno strumento più flessibile e diretto per la gestione delle liti. Ma ben prima che si parlasse dei "sistemi alternativi" della giustizia civile e dei relativi operatori, le attività di conciliazione e componimento amichevole delle vertenze – seppure in ambito giurisdizionale e non tipicizzato – venivano svolte dal CTU, nella sfera dei propri incarichi.
Il correttivo appalti (D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017, in vigore dal 20 maggio) ha modificato l'art. 59 del Codice in senso ampliativo del ricorso alla procedura dell'appalto integrato: nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, è ammesso l'appalto integrato.
Qual è l'ambito di applicazione dell'art. 1669 cod. civ., che prevede la garanzia decennale dell'appaltatore in caso di rovina o difetti delle cose immobili? Le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno stabilito che la garanzia trova applicazione anche per le opere di ristrutturazione edilizia e per tutti gli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili già esistenti.
Con la sent. n. 10318/2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto sorto al suo interno, hanno statuito che il principio della prevenzione trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 cod. civ. e tuttavia non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all'intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni, mentre il prevenuto ha la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 cod. civ.
Conversazione del Consulente Immobiliare con Duccio Astaldi , presidente del Comitato grandi infrastrutture di Ance e di Condotte.