Numero 1027 -


Le innovazioni "sociali" di cui all'art. 1120 cod. civ.

Le modifiche innovative contemplate nel comma 2 dell'art. 1120 cod. civ. − principalmente riguardanti adeguamenti dello stabile alle normative in tema di barriere architettoniche, risparmio energetico degli edifici, produzione di energia elettrica, installazione di impianti radiotelevisivi − potrebbero essere definite come innovazioni "sociali", in considerazione della tipologia di interventi e della finalità a cui sono volti: interventi modificativi del vivere in edificio e migliorativi della qualità di vita.

Anna Nicola
Avvocato

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