Numero 1073 -


Leasing immobiliare: risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore e equo compenso per il concedente

Ribadendo il discrimen tra leasing traslativo e finanziario, il Supremo Collegio ha stabilito che, nel primo, al quale si applica per analogia la disciplina dettata dall'art. 1526 cod. civ. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà in caso di inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo, riconsegnato il bene immobile, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, mentre il concedente ha diritto ad un "equo compenso" per l'uso della cosa, ai sensi del comma 1, che comprende la remunerazione del godimento di tale bene, il deprezzamento conseguente alla sua...

Alberto Celeste
Magistrato

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