Numero 1146 -


Gli algoritmi per la valutazione empirica del rischio amianto

La valutazione del rischio amianto deve essere effettuata come previsto dal D.M. 6 settembre 1994, recante " Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto ". Tale decreto precisa che, ai fini della valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente in un edificio, occorre: esaminare le condizioni dell'installazione, ai fini della valutazione del potenziale rilascio di fibre dal materiale; effettuare un monitoraggio ambientale,...

Sergio Clarelli
Ingegnere, Presidente ASSOAMIANTO

Consulente immobiliare

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