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Il 1° gennaio è entrata in vigore la riforma del processo tributario, introdotta dal D.Lgs. 156 del 24 settembre scorso, che ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con gli artt. 6, comma 6, e 10, comma 1, lett. a) e b), della legge 23 dell'11 marzo 2014. L'intervento del Legislatore si è mosso prevalentemente sulle seguenti principali direttrici: l'incremento degli strumenti deflattivi del contenzioso; l'estensione della tutela cautelare al processo tributario; l'immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti, anche se non passate in giudicato; l'ampliamento della difesa personale e delle categorie di soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie; il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio; la maggiore utilizzazione della posta elettronica certificata.
La competenza; la materia: il tribunale, il giudice di pace; modalità e misura dell'uso; l'impugnazione ex art. 1137 cod. civ.; esclusioni,
All'interno di un caseggiato, accade frequentemente che un condomino esegua delle escavazioni nel sottosuolo con il solo scopo di eliminare problemi di umidità, ma in realtà con il vero obiettivo di aumentare la cubatura dell'unità immobiliare di proprietà esclusiva. Questi comportamenti, apparentemente volti a realizzare lavori di risanamento, possono comportare una diminuzione sostanziale nella destinazione del sottosuolo alla funzione di sostegno del fabbricato condominiale, risultando pertanto idonei a determinare l'inservibilità (o la minore servibilità) del bene comune all'uso cui era destinato. Tuttavia, in merito alla legittimità o no di detti scavi a opera del singolo condominio, alcune recenti sentenze sembrano discostarsi dalla tesi tradizionalmente seguita dalla giurisprudenza per sostenere una diversa posizione interpretativa, che può però favorire iniziative capaci di ledere gli interessi degli altri partecipanti al condominio.
La nuova versione dell'art. 1129 cod. civ., come risulta dopo la modifica apportata dalla riforma della legge 220/2012, prevede una disciplina diversa rispetto al passato per quanto riguarda la durata dell'incarico dell'amministratore, ma le attuali disposizioni sollevano dubbi interpretativi che hanno finalmente trovato una prima risposta in una recente sentenza del Tribunale di Milano.
È necessario accertare quale sia la causa del fatto dannoso, chi lo abbia determinato e la sussistenza del nesso causale tra l'evento e il danno, allorché nel condominio o negli immobili contigui si verifichi un danno causato da beni comuni. Non sempre la responsabilità è del condominio e/o del suo amministratore.
Nel nostro Paese vige una normativa molto stringente per quanto attiene alle transazioni finanziarie tra soggetti. La ratio della norma è da rinvenirsi nella necessità di arginare fenomeni di impiego, occultamento e immissione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita con la previsione di strumenti che garantiscano la tracciabilità della transazione. Per l'amministratore di condominio vi sono dei limiti normativi all'utilizzo del contante sia con riguardo alla riscossione dei contributi, sia in riferimento all'acquisto di beni e servizi.
Semaforo verde per le deduzioni IRPEF relative all'acquisto o alla costruzione di abitazioni destinate alla locazione. Con la pubblicazione del D.M. 8 settembre 2015 (a pag. 75), infatti, è stata data attuazione all'art. 21 del D.L. 133/2014 (più noto come decreto "Sblocca Italia"), che ha previsto benefici fiscali (nella forma di deduzione dal reddito complessivo ai fini dell'IRPEF) pari al 20% per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione.
Il rinvenimento di reperti archeologici, durante i lavori di ristrutturazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa", costituisce causa di forza maggiore idonea a evitare la decadenza dai benefici fiscali per tardivo trasferimento della residenza, ovvero oltre i diciotto mesi previsti dalla norma.
Ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile relativa ai contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali è data dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto, ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o a omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi (art. 43 del D.P.R. 131/1986). Tuttavia, se, in linea generale, l'art. 51 del D.P.R. 131/1986 dispone che il valore dei beni o dei diritti, base imponibile ai fini dell'imposta di registro e conseguentemente dell'imposta ipotecaria e catastale, è costituito da quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, dal corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, il comma 2 dello stesso art. 51 stabilisce che, per le transazioni che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, il valore è rappresentato dal "valore venale in comune commercio". Ebbene, laddove, con riferimento a tali operazioni, l'Ufficio riscontri che il valore venale dei beni o dei diritti sia superiore a quello dichiarato o al corrispettivo pattuito, lo stesso, in linea di principio, provvede alla rettifica della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni (art. 52, comma 1, del D.P.R. 131/1986).
Modalità di attuazione e procedure di verifica in materia di deduzione per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione