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L'amministratore condominiale deve "rendere il conto" della sua gestione, adempiendo a un obbligo che è tipico per un soggetto che gestisce un patrimonio altrui. Il risultato della sua attività deve essere poi presentato all'assemblea (e ai condomini) per l'approvazione (o, a volte, contestazione).
Il singolo condomino non dispone di un'azione diretta per richiedere la messa a norma di un impianto condominiale e può soltanto avanzare, verso il condominio, una pretesa risarcitoria in caso di colpevole omissione nella sua riparazione o nel suo adeguamento oppure esercitare altri strumenti di reazione e di tutela, come le impugnazioni delle deliberazioni assembleari, i ricorsi contro i provvedimenti dell'amministratore, l'istanza di revoca giudiziale dell'amministratore o il ricorso all'autorità giudiziaria in caso di inerzia dell'assemblea.
Per molto tempo la giurisprudenza ha negato la legittimità del comportamento del condomino proprietario del sottotetto che, demolendo una parte del tetto condominiale, realizzava una cosiddetta "terrazza a tasca". Si riteneva infatti che tale trasformazione della copertura comune fosse illecita. Di recente però questa "granitica" posizione è stata messa in dubbio da un'altra opinione giurisprudenziale, che, tenendo conto dello sviluppo delle esigenze abitative e valorizzando la proprietà esclusiva, ammette, entro precisi limiti, la sostituzione, a opera del singolo condomino, di porzioni dell'originaria copertura con altra strutturalmente e morfologicamente differente.
L'amministratore di condominio deve rispettare delle forme particolari per inviare l'avviso relativo alla convocazione dell'assemblea? Qual è il valore della convocazione nel caso in cui, per consuetudine consolidata, nel condominio viga l'abitudine di convocare l'assemblea con mezzi diversi da quanto previsto nel regolamento di condominio? Una recente sentenza della Cassazione non solo risponde a questi interrogativi, ma va ben oltre, tracciando una linea di demarcazione tra le norme attualmente in vigore e quelle "ante riforma".
Diversi sono i dati personali che vengono trattati all'interno del condominio da parte dell'amministratore, da parte dell'assemblea, all'interno della bacheca condominiale, in presenza di un sistema di videosorveglianza, in relazione ai dati dei condomini morosi, solo per citare i principali. Possono riguardare i singoli condomini e affittuari o i lavoratori dipendenti o autonomi che vi lavorano. Vediamo come devono essere trattati questi dati, soprattutto alla luce delle nuove regole europee che sono entrate in vigore lo scorso 25 maggio a seguito del Regolamento UE 2016/679.
Il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica può essere ceduto anche ai privati, oltre che ai fornitori dei beni e servizi che hanno eseguito i lavori, compresi i titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa, nonché a società ed enti, ma può essere effettuata una sola cessione oltre a quella originaria.
I condomini sono tenuti a pagare il COSAP per griglie e intercapedini poste lungo il perimetro del proprio edificio, installate per migliorare il godimento dei locali sottostanti, anche in assenza di concessione. Lo ha riaffermato la Corte di Cassazione con ordinanza n. 10733, depositata il 4 maggio 2018.
Sono entrate in vigore, lo scorso 30 maggio, le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione, emanate con D.M. infrastrutture e trasporti 49 del 7 marzo 2018.
Conversazione con il magistrato Massimiliano Atelli, già presidente del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero dell'ambiente.