IMMOBILI E CONDOMINIO

Supercondominio, le disposizioni introdotte dalla riforma

Il supercondominio costituisce la figura di riferimento del condominio negli edifici moderno, nonostante il fatto che in realtà è dato dalla mera situazione in cui singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune alcune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartengano, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati. La particolarità di questa figura e la problematica applicazione al supercondominio della disciplina prevista per il condominio tradizionale hanno indotto la legge 220/2012 a dedicare ad esso alcune disposizioni, che però non si dimostrano sufficienti ad esaurire tutte le questioni interpretative.

Antenne televisive e impianti di energia da fonti rinnovabili

Pochi fra gli impianti della società moderna – in cui la comunicazione costituisce uno degli aspetti più caratteristici – assumono la stessa rilevanza delle antenne. Per questo motivo la legge di riforma ha provveduto ad agevolare l'installazione delle antenne, pur nel rispetto del diritto di proprietà altrui.

Maggioranze deliberative per l'installazione di impianti di videosorveglianza

Fra le disposizioni introdotte dalla legge di riforma 220/2012, una che assume particolare rilevanza è quella prevista dall'art. 1122-ter cod. civ. che ha disciplinato, per la prima volta, la questione della maggioranza deliberativa da utilizzare per approvare l'installazione degli impianti di videosorveglianza, riempiendo così un vuoto normativo e mettendo fine ad un contrasto, anche giurisprudenziale, sul punto protratto nel tempo. La previsione dell'art. 1122-ter cod. civ., tuttavia, deve essere applicata contestualmente ai principi di carattere generale previsti dalla disciplina sulla privacy, che valgono per qualunque settore.

Il distacco dall'impianto di riscaldamento

In base alla giurisprudenza formatasi prima della legge di riforma n. 220/2012, il distacco dalla centrale termica veniva ammesso, ma solo in presenza di determinate condizioni. Questa regola è stata recepita dall'art. 1118, comma 4, cod. civ., riproponendo però gli stessi problemi applicativi che si erano già presentati con riferimento all'orientamento giurisprudenziale precedente. È stato, peraltro, individuato un nuovo caso che consente ad un condomino il distacco con esonero da qualunque spesa e che sussiste quando vi sia l'impossibilità di allaccio di una unità immobiliare al nuovo impianto di riscaldamento condominiale che deriva da una impossibilità tecnica.

Le barriere architettoniche, come è cambiata la normativa dopo il 2012

La normativa speciale sulle barriere architettoniche è stata introdotta alla fine degli anni Ottanta per garantire una tutela maggiore a favore dei condomini disabili. Dopo lunghi anni in cui si sono contrapposte una interpretazione restrittiva e una estensiva, quest'ultima si è imposta. Ma intanto la legge 220/2012 ha modificato la precedente maggioranza prevista per approvare le delibere relative all'eliminazione delle barriere architettoniche e, elevandola, l'ha resa più difficile da raggiungere rispetto a prima. Così l'attuale maggioranza – modificata senza alcun valido motivo mentre la giurisprudenza prevalente è favorevole all'applicazione estensiva delle norme sulle barriere architettoniche, in attuazione del "principio di solidarietà condominiale" – si presenta decisamente peggiorativa rispetto alla disposizione originale.

L'indivisibilità delle parti comuni

L'art. 1119 cod. civ. sull'indivisibilità delle parti comuni è stato modificato dalla legge 220/2012, che adesso richiede per la divisione anche il consenso di tutti i partecipanti al condominio e la Corte di Cassazione ha esposto l'interpretazione corretta della nuova disposizione. Diversa è invece la regolamentazione dello scioglimento del condominio.

L'amministratore: attribuzioni, requisiti, incarico e compenso

Importanti modifiche e rilevanti problemi interpretativi ed applicativi riguardano la figura dell'amministratore che di fatto risulta indispensabile a causa dei nuovi obblighi che vengono previsti, nonostante non ne sia stata prescritta la nomina obbligatoria. Gli aspetti problematici delle attribuzioni, dei requisiti, della durata dell'incarico e dell'obbligo di specificazione del compenso.

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