Numero 1063 -


Equivalenza tra rinuncia a diritti reali immobiliari e trasferimento

La rinuncia a diritti reali immobiliari deve essere considerata un trasferimento, in quanto dalla stessa deriva un arricchimento nella sfera giuridica altrui, per cui sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale nella misura ordinaria. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ord. n. 2252/2019. In via amministrativa invece l'Agenzia delle entrate, con risposta n. 24/2019, ha precisato che il mancato utilizzo dell'area fabbricabile oggetto di rivalutazione, di cui alla legge 266/2005, dà diritto a usufruire del credito di imposta.

Antonio Piccolo
Dottore commercialista e revisore dei conti

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