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Fatti concludenti e approvazione delle tabelle condominiali

Per lungo tempo, riguardo all'approvazione delle tabelle millesimali, è stato applicato dalla giurisprudenza il principio dei "facta concludentia", ma adesso la Corte di Cassazione ha deciso che è invece necessaria una delibera di approvazione o revisione delle tabelle in forma scritta per la sua validità.

Ripetitore telefonia mobile sul lastrico: maggioranza o unanimità per l'approvazione?

Con due recenti sentenze "gemelle", il massimo organo di nomofilachia, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, ha statuito che il contratto con cui un condominio abbia concesso ad altri, dietro il pagamento di un corrispettivo, il lastrico solare allo scopo di consentire l'installazione di ripetitori per telefonia mobile che comportino la trasformazione dell'area, riservando al detentore di tale lastrico di godere e disporre dei manufatti nel corso del rapporto e di asportarli alla fine dello stesso, richiede l'approvazione di tutti i condomini, ai sensi dell'art. 1108, comma 3, cod. civ., qualora, secondo l'interpretazione del giudice di merito, esso abbia attribuito al concessionario un diritto reale temporaneo di superficie, mentre, se esso abbia attribuito una concessione ad aedificandum di natura obbligatoria di durata inferiore a nove anni, è sufficiente la maggioranza di cui all'art. 1136, commi 2 o 3, cod. civ., prevista per gli atti di ordinaria amministrazione, secondo che trattasi di prima o seconda convocazione.

La sopraelevazione: nozione e limiti

La necessità di ampliare l'appartamento o, più semplicemente, l'aspirazione di godere di nuovi spazi spesso inducono il proprietario dell'ultimo piano, ovvero il titolare esclusivo del lastrico solare, a sfruttare le possibilità agli stessi riconosciuti dal legislatore. Gli interventi necessari a realizzare la "sopraelevazione" devono essere conformi alle norme che disciplinano il condominio ma anche alle disposizioni di carattere amministrativo che determinano la regolarità edilizio/urbanistica del manufatto. Ma non tutti gli interventi effettuati sulle proprietà esclusive, menzionate nella relativa norma del codice civile, rientrano nella nozione di costruzione in sopraelevazione.

ARGOMENTO DI ESTIMO

FISCO

Finalmente una svolta per gli investimenti su immobili nel reddito d'impresa

Grandi opportunità per le imprese che rimettono a nuovo gli immobili. Nell'ambito delle detrazioni per la riqualificazione energetica, cosiddetto ecobonus e per gli interventi antisismici, sisma-bonus, con la ris. n. 34 del 25 giugno 2020, si parla di applicabilità degli interventi eseguiti dai titolari di reddito di impresa sugli immobili destinatari delle detrazioni medesime. Grazie a questo nuovo e risolutivo intervento di prassi, infatti, si assiste ad una svolta in quanto l'ambito applicativo dell'agevolazione prevista dall'art. 1, commi da 344 a 349, della legge 296 del 27 dicembre 2006 viene ora ad applicarsi all'immobile nel senso oggettivo del termine, a nulla rilevando la natura del possesso dello stesso da parte del proprietario.

Detrazione per l'acquisto di immobili ristrutturati o restaurati

Fra le fattispecie ammesse alla detrazione del 50% è annoverato anche l'acquisto di unità immobiliari residenziali interamente restaurate o ristrutturate da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. La detrazione deve essere calcolata su un importo pari al 25% del prezzo di acquisto dell'abitazione, nel limite di € 96.000.

Risoluzione per mutuo consenso degli atti di trasferimento

L'articolo tratta un tema molto importante dal punto di vista pratico e assai dibattuto, al centro di una serie di recenti pronunce della giurisprudenza e dell'Agenzia delle entrate: l'inquadramento, in chiave civilistica e nei riflessi fiscali, che deve essere attribuito all'atto con il quale le parti decidono consensualmente di "sciogliere" un precedente trasferimento di immobile avvenuto per donazione o per compravendita o altro negozio traslativo quale, ad esempio, il conferimento e la permuta.

Sospensione feriale dei termini processuali

A decorrere dal 1° agosto scatta la consueta sospensione dei termini processuali, periodo fisso che dura per tutto il mese di agosto. Si tratta dell'istituto (ben noto) della sospensione feriale dei termini, di cui all'art. 1 della legge 742/1969, che consente ai differenti organi della giustizia di chiudere i propri uffici ogni anno "per ferie". Quest'anno la stagione è particolare a causa dell'emergenza epidemiologia da Covid-19.

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